CONSULENZA

Valutazione dei rischi
I nostri servizi

Beltrame Group si occupa di consulenza per la sicurezza sul lavoro

L’Art. 36 DLGS 81/08 dice: “Il datore di lavoro provvede affinché ciascun lavoratore riceva un’adeguata informazione riguardo ai comportamenti e alle procedure da tenere in caso di incendio”
Per questo motivo Beltrame group propone corsi pratici sul corretto utilizzo di estintori e dpi per gruppi di 10 – 15 persone presso la sede del cliente. Una maggiore informazione è garanzia di una maggiore sicurezza.

La valutazione del rischio specifico è effettuata dal tecnico attraverso una dettagliata indagine, così strutturata:
  • sopralluogo conoscitivo nell’unità produttiva;
  • sopralluogo con somministrazione di questionari, raccolta di dati e videoregistrazione delle postazioni e delle mansioni identificate;
  • analisi di 1° livello delle postazioni di lavoro;
  • analisi di 2° livello delle postazioni di lavoro identificate come potenzialmente a rischio;
  • ricerca di soluzioni preventive tecniche, organizzative e procedurali;
  • redazione e stesura della relazione tecnica, con indicazione delle misure tecniche organizzative procedurali da programmare;
  • produzione di videofilmato relativo alle operazioni svolte potenzialmente a rischio.
Il servizio, operato da un “tecnico competente” nel campo dell’acustica ambientale ai sensi dell’art.2, commi 6,7 e 8 della legge n.447/95, figura professionale riconosciuta dalla Regione Lombardia, è comprensivo di:
  • Rilievi fonometrici effettuati per ciascuna macchina o postazione di lavoro, che comprendono la misura del Livello Equivalente e la verifica dell’eventuale superamento del livello di picco.

La strumentazione impiegata è composta da un fonometro integratore di precisione “Bruel & Kjaer” tipo 2250, dotato di Software per l’analisi in frequenza in banda di 1/3 d’ottava, conforme alle norme IEC 651 (1979) gr. 1 e IEC 804 (1985) gr. 1. La calibrazione di fonometro e microfono viene eseguita con calibratore “Bruel & Kjaer” tipo 4231 in classe 1.

  • Relazione tecnica, redatta ai sensi di quanto stabilito dal D.Lgs 81/08, comprendente:
    • la mappa di rumore oggettiva, con indicazione di tutti i punti di rilievo evidenziati anche in planimetria, completa di lay-out;
    • il calcolo del livello di esposizione personale giornaliero/settimanale di ciascun addetto in relazione ai tempi di esposizione alle sorgenti rumorose indicati dal Responsabile aziendale;
    • l’elencazione degli obblighi del datore di lavoro, dei dipendenti e dei preposti in base ai livelli di esposizione riscontrati e ai sensi del D.Lgs 81/08.
Valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori che possono essere esposti al rischio di vibrazioni meccaniche, in ottemperanza a quanto richiesto dall’art. 202 comma 1 introdotto dal D.Lgs. del 81/08, e che costituisce la necessaria integrazione alla valutazione dei rischi effettuata ai sensi dell’art. 17 comma 1.
 
Lo svolgimento della pratica verrà effettuata con le seguenti fasi:
  • Sopralluogo in azienda al fine della identificazione delle attrezzature di lavoro e dei mezzi che possono esporre a vibrazione meccaniche i lavoratori;
  • Rilevazione dei valori di accelerazione (livelli di vibrazione) delle attrezzature di lavoro mediante misurazione strumentale effettuata in base alle disposizioni di cui all’allegato I parte A (vibrazioni trasmesse al sistema mano braccio) e parte B (vibrazioni trasmesse al corpo intero) e/o mediante acquisizione da banche dati (ISPESL, Regioni, CNR) o dai fabbricanti. La strumentazione impiegata è composta da un Sistema di rilievo Human Vibration Larson & Davis conforme alle normative ISO 8041:1990 parte 1 e 2, 8662 e 10819;
  • Calcolo del livello di esposizione personale giornaliero e verifica dei valori limite e dei valori di azione;
  • Stesura della relazione tecnica di valutazione del rischio ai sensi del D.Lgs. 81/08, comprendente:
    • le misurazioni effettuate e/o i livelli di accelerazione acquisiti;
    • il calcolo del livello di esposizione personale giornaliero A(8) espresso come accelerazione continua equivalente su 8 ore calcolata conformemente a quanto indicato ai capitoli 5, 6 e 7 all’allegato A, all’allegato B della norma ISO 2631-1 (1997);
    • l’elencazione degli obblighi del datore di lavoro, dei dipendenti e dei preposti in base ai livelli di esposizione riscontrati.
Prelievi analitici presso reparti produttivi comprensivi di:
  • esecuzione di campionamenti di tipo personale;
  • esecuzione di campionamenti d’area;
  • analisi sui campioni per determinazione tipologia inquinanti (quali ad esempio polveri totali e particelle inalabili, nebbie oleose, Idrocarburi Policiclici Aromatici (IPA), metalli, Solventi Organici Volativi (SOV), acidi e/o basi).
 
Stesura della relativa Relazione Tecnica di Valutazione con i risultati degli inquinanti presenti nell’ambiente e la necessaria descrizione delle posizioni campionate.
 
Valutazione del rischio di esposizione dei lavoratori agli agenti chimici secondo quanto previsto dal D.Lgs. n. 81/08 art. 17 ad integrazione del documento di valutazione dei rischi ex art. 17 D.Lgs. 81/08.
La valutazione comprenderà le fasi:
  • l’individuazione e la stesura di una lista esaustiva di tutte le sostanze e preparati utilizzati in azienda con le relative schede di sicurezza;
  • la rassegna dei processi e lavorazioni per verificare se si sviluppino, in qualunque modo, agenti chimici pericolosi;
  • la classificazione di tutti gli agenti chimici individuati con le frasi di rischio R secondo la classificazione CE;
  • Indicazione delle misure e dei principi generali per la prevenzione dei rischi nonché delle misure specifiche di protezione e di prevenzione.

Ciò consentirà di disciplinare in maniera più precisa, secondo le indicazioni contenute nel D. Lgs. 81/08, le disposizioni in caso di incidenti o di emergenze, ad integrazione di quanto disposto dal DM 10/03/1998 relativo alla prevenzione incendi e gestione delle emergenze.

Solo a seguito di una corretta e completa valutazione si potrà stabilire l’informazione e la formazione da fornire ai lavoratori, nonché i divieti relativi a produzione, lavorazione ed impiego di agenti chimici.

La legislazione italiana tutela esplicitamente le lavoratrici madri a partire dall’Art.37 della Costituzione che riconosce alla donna gli stessi diritti e le stesse retribuzioni dovute agli uomini e garantisce alla lavoratrice “condizioni di lavoro che assicurino alla madre ed al bambino una speciale ed adeguata protezione”.

 
La disciplina speciale relativa alla tutela delle lavoratrici madri è costituita dal D. Lgs. 26.03.2001 n° 151, Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità a norma dell’articolo 15 della legge 08.03.2000 n° 53.
 
Il datore di lavoro è, perciò, tenuto ad effettuare una valutazione dei rischi specifici per la salute e la sicurezza delle lavoratrici gestanti, puerpere o in periodo di allattamento fino a sette mesi dopo il parto, in particolare per quanto riguarda i rischi di esposizione ad agenti fisici, chimici o biologici, processi o condizioni di lavoro.
 
Il servizio risulta strutturato nel seguente modo: 
  • Sopralluogo in azienda da parte di un nostro tecnico specializzato.
  • Individuazione dei rischi.
  • Relazione tecnica della valutazione effettuata.
Il D. Lgs. 345/99, così come modificato dal D. Lgs. 262/00, individua i rischi per la salute e la sicurezza dei minori sul lavoro, in particolare i rischi di esposizione a particolari agenti fisici, chimici o biologici, processi di lavoro (Allegato 1 D.Lgs. 345/99), ai quali è vietato adibire i minori stessi (adolescenti):
 
Il servizio risulta strutturato nel seguente modo: 
  • Sopralluogo in azienda da parte di un nostro tecnico specializzato.
  • Individuazione dei rischi.
  • Relazione tecnica della valutazione effettuata.
Valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori che possono essere esposti al rischio di atmosfere esplosive, in ottemperanza a quanto richiesto dall’art. 290 (introdotto dal D.Lgs. 81/08), e che costituisce la necessaria integrazione alla valutazione dei rischi effettuata ai sensi dell’art. 4 comma 1.
 
Lo svolgimento della pratica verrà effettuata con le seguenti fasi:
  • valutazione preliminare dei rischi;
  • classificazione in Zone – Secondo l’allegato XLIX del D.Lgs 81/08, le aree in cui possono formarsi atmosfere esplosive in quantità tali da richiedere particolari provvedimenti di protezione per tutelare la sicurezza e la salute dei lavoratori interessati sono ripartite in Zone in base alla frequenza e alla durata della presenza di atmosfere esplosive;
  • stesura del documento di valutazione dei rischi da atmosfere esplosive con indicazione;
  • delle misure di prevenzione e protezione tecniche e organizzative, collettiva ed individuale, necessarie a ridurre al minimo il rischio.

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